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Art. 139

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da malattia di Aujeszky, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado fino all’invalidazione del sospetto.
  2. Il sospetto è invalidato quando l’analisi sierologica di un numero rappresentativo di animali risulta negativa.

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