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Art. 140

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di malattia di Aujeszky, il veterinario cantonale ordina, nell’effettivo di suini infetto, i seguenti provvedimenti:
    1. il sequestro semplice di 1° grado;
    2. la macellazione di animali sospetti o infetti;
    3. la lotta contro i topi e i ratti;
    4. la pulizia e la disinfezione delle stalle dopo che gli animali sospetti o infetti sono stati allontanati.
  2. Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:
    1. tutti gli animali dell’effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure
    2. l’analisi sierologica di tutti gli animali da allevamento e di un numero rappresentativo di animali da ingrasso, effettuata due volte a 21 giorni di distanza, è risultata negativa; il primo campione può essere prelevato al più presto 21 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale infetto.

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