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Art. 145

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

Gli animali domestici che sono stati feriti da un animale sospetto o infetto di rabbia o che sono entrati in contatto con un tale animale:

  1. 1 devono essere uccisi oppure isolati per almeno 120 giorni in modo da non risultare pericolosi né per le persone né per gli altri animali;
  2. possono essere vaccinati soltanto se è dimostrato che sono stati vaccinati nei 24 mesi antecedenti; per gli animali rivaccinati il periodo di isolamento può essere ridotto a 30 giorni;
  3. devono essere esaminati dal veterinario ufficiale alla fine del periodo di isolamento.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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