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Art. 146

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Gli animali domestici manifestamente affetti da rabbia devono essere uccisi senza indugio.
  2. Se è diagnosticata la rabbia, il veterinario cantonale definisce, a seconda delle circostanze e delle condizioni topografiche, un’adeguata zona di sequestro. Ordina inoltre:
    1. adeguati provvedimenti di sequestro per gli effettivi con animali che presentano sintomi sospetti di rabbia o che ne sono affetti;
    2. la chiusura temporanea dei giardini zoologici, parchi naturali e strutture simili, nei quali è stata constatata la presenza di un animale affetto da rabbia, fino all’adozione di sufficienti misure di protezione dei visitatori;
    3. la pulizia e la disinfezione degli oggetti contaminati e dei locali dai quali sono stati allontanati animali infetti o sospetti.

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