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Art. 148

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il veterinario cantonale può ordinare, all’occorrenza, che nella zona di sequestro i gatti e gli altri animali domestici vengano vaccinati contro la rabbia.
  2. Egli provvede all’informazione della popolazione in caso di comparsa della rabbia. A tal fine vanno affissi nella zona di sequestro cartelloni che riportano i sintomi principali della malattia, le regole di comportamento e gli estratti delle prescrizioni in materia.
  3. I Cantoni provvedono alla riduzione dell’effettivo delle volpi avvalendosi delle competenze previste dalla legislazione sulla caccia.

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