916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Il veterinario cantonale può ordinare, all’occorrenza, che nella zona di sequestro i gatti e gli altri animali domestici vengano vaccinati contro la rabbia.
Egli provvede all’informazione della popolazione in caso di comparsa della rabbia. A tal fine vanno affissi nella zona di sequestro cartelloni che riportano i sintomi principali della malattia, le regole di comportamento e gli estratti delle prescrizioni in materia.
I Cantoni provvedono alla riduzione dell’effettivo delle volpi avvalendosi delle competenze previste dalla legislazione sulla caccia.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.