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Art. 149

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Le vaccinazioni degli animali domestici devono essere attestate dal veterinario nel certificato di vaccinazione. Con riferimento ai cani, il numero delmicrochip o del tatuaggio deve essere registrato nel certificato di vaccinazione. L’USAV emana prescrizioni tecniche concernenti lo svolgimento delle vaccinazioni.1
  2. Per gli animali selvatici sono applicabili le seguenti disposizioni:
    1. nelle zone in cui sono registrati casi di rabbia nelle volpi i Cantoni svolgono campagne di vaccinazione ai fini dell’immunizzazione orale. All’occorrenza, queste campagne sono estese ad altre zone;
    2. i Cantoni ripetono le campagne di vaccinazione fino alla eradicazione della rabbia nelle volpi. Essi provvedono affinché un numero rappresentativo di volpi provenienti dalle zone di vaccinazione e dalle aree confinanti sia inviato per controllo al Centro nazionale;
    3. i Cantoni di confine effettuano nelle zone minacciate campagne di vaccinazione delle volpi per prevenire una propagazione della rabbia sul territorio nazionale. La Confederazione mette a disposizione gratuitamente il vaccino a questi Cantoni;
    4. i Cantoni informano anticipatamente la popolazione sulle campagne di vaccinazione;
    5. l’USAV e il Centro nazionale coordinano e sorvegliano le campagne di vaccinazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

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