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Art. 15

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Nei confronti delle aziende detentrici di animali nelle quali si trovano uno o più animali ad unghia fessa non contrassegnati, non registrati secondo l’articolo 8 o non iscritti nella banca dati sul traffico di animali oppure nelle quali oltre il 20 per cento degli animali è contrassegnato in modo insufficiente, è ordinato il sequestro semplice di 1° grado.1
  2. Gli animali a unghia fessa contrassegnati in modo insufficiente o sprovvisti di certificato di accompagnamento devono essere isolati conformemente all’articolo 67 fino al momento della loro identificazione.
  3. Gli animali a unghia fessa di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere abbattuti se si trovano in macelli che non dispongono di sufficienti possibilità di isolamento. La loro carne dev’essere sequestrata dal veterinario ufficiale2fintanto che essi non siano stati identificati.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2069).

  2. Nuova espr. giusta l’all. 2 n. 5 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

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