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Art. 14

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, una nuova azienda detentrice di animali ad unghia fessa, il cambio di detentore e la chiusura dell’azienda.1
  2. Egli annuncia al gestore della banca dati sul traffico di animali:2 a3 entro tre giorni lavorativi, gli aumenti, le diminuzioni e la morte degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, di bufali e di bisonti nonché lo smarrimento di marchi auricolari;
    1. entro tre giorni lavorativi, gli aumenti degli animali della specie suina;
    2. 4 entro 30 giorni, la nascita di animali delle specie bovina, ovina e caprina nonché di bufali e di bisonti.5
  3. È tenuto a informare il gestore della banca dati sul traffico di animali circa gli spostamenti degli animali ad unghia fessa.6
  4. L’USAV emana, d’intesa con l’UFAG, prescrizioni tecniche sugli annunci.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2069).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2069).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2069).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010, lett. b dal 1° gen. 2011 (RU 2009 4255).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

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