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Art. 150

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi dei bovini negli animali della specie bovina, nei bufali e bisonti a seguito di infezioni daBrucella abortus ,B. melitensis eB. suis .1
  2. Se l’epizoozia è diagnosticata in altre specie animali, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti che trovano applicazione nella lotta contro la brucellosi bovina.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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