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Art. 152

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. In caso di sospetto di epizoozia o in caso di epizoozia, all’effettivo interessato è sospeso o revocato il riconoscimento ufficiale sino alla cessazione del sequestro.

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