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Art. 153

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. .1
  2. Il veterinario cantonale notifica ogni caso di brucellosi bovina al medico ed al chimico cantonali.

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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