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Art. 156

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il veterinario cantonale provvede affinché il personale incaricato di macellare gli animali degli effettivi infetti venga informato sul rischio di contagio per le persone.
  2. La macellazione dev’essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.
  3. Il veterinario ufficiale stila un rapporto di autopsia per il veterinario cantonale.

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