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Art. 155

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di brucellosi bovina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre che:
    1. gli animali infetti siano uccisi ed eliminati immediatamente;
    2. gli animali sospetti che manifestano sintomi di aborto come pure quelli che partoriscono normalmente siano isolati o macellati prima della fuoriuscita delle acque;
    3. tutti i feti abortiti e le placente siano eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OSOAn1;
    4. il latte degli animali sospetti o infetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OSOAn oppure bollito ed impiegato come alimento per animali nell’effettivo interessato;
    5. le stalle siano pulite e disinfettate.
  2. Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:
    1. tutti gli animali dell’effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure
    2. l’analisi delle placente o del materiale abortivo di tutti gli animali gravidi al momento del sequestro, come anche le due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 180 giorni, del latte e del sangue di tutti gli animali dell’effettivo sono risultate negative.
  3. La prima analisi sierologica del sangue e del latte di cui al capoverso 2 lettera b può essere effettuata al più presto 90 giorni dopo l’abbattimento dell’ultimo animale sospetto o infetto.2

Footnotes

  1. RS 916.441.22

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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