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Art. 15c

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il proprietario di un equide deve richiedere il rilascio di un passaporto per equide al più tardi entro il 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Per gli equidi nati in novembre e dicembre, il passaporto per equide dev’essere rilasciato entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
  2. Prima del rilascio del passaporto di base (art. 15d biscpv. 1), l’animale dev’essere identificato mediante microchip secondo l’articolo 15a .1
  3. .2
  4. Sino al rilascio del passaporto, l’attestato di registrazione di cui all’articolo 27 capoverso 2 OIBDTA3vale quale documento di identificazione.4
  5. La conservazione del passaporto per equide spetta al proprietario. L’animale deve sempre essere munito del passaporto per equide, di una copia della scheda di segnalazione o di una copia della pagina di copertina del passaporto per equide con il numero del microchip.5
  6. All’atto della macellazione dell’animale, il proprietario deve assicurare che il passaporto per equide o l’attestato di registrazione di cui all’articolo 22 capoverso 2 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 sia ceduto con l’equide.6
  7. Dopo la macellazione, la morte o l’eutanasia dellʼanimale, il macello7o il proprietario deve inviare il passaporto per equide al servizio che lo ha rilasciato per l’annullamento. Su richiesta, il passaporto annullato deve essere rinviato al proprietario.8
  8. All’atto dell’importazione di un animale dev’essere disponibile un passaporto per equide. Qualora questo non fosse disponibile, il proprietario deve richiederne uno entro 30 giorni.9

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2243).

  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 25 mag. 2011, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

  3. RS 916.404.1

  4. Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II n. 9 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2243).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2243).

  7. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2243).

  9. Nuovo testo giusta la cifra III dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4573).

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