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Art. 15d

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il passaporto per equide deve contenere le seguenti indicazioni:
    1. il nome e l’indirizzo del proprietario al momento del rilascio del passaporto, nonché una sezione sulla registrazione di successivi proprietari;
    2. il numero d’identificazione conformemente alle direttive dell’Universal Equine Life Number (UELN)1, codice a barre incluso;
    3. 2 .
    4. i seguenti dati relativi all’animale:
    1. nome dell’animale, 2. numero d’identificazione (UELN) della madre e del padre, se disponibile, 3. data e luogo di nascita dell’animale, 4. sesso dell’animale, 5.3 nomi sportivi o d’uso dell’animale, se disponibili, 6. specie (cavallo, asino, mulo, bardotto), 7.4 colore dell’animale; e. il numero di microchip; f.5 lo scopo d’utilizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a o b dell’ordinanza del 18 agosto 20046sui medicamenti veterinari (OMVet); g.7 una sezione per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore secondo l’articolo 23 OMVet e della dichiarazione sanitaria secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 16 dicembre 20168concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC); h. il sistema di lettura, se esso non corrisponde alla norma ISO 11784; i. la data e il luogo di rilascio del passaporto, il nome, l’indirizzo e la firma di chi lo ha rilasciato.
  2. Il passaporto per equide deve inoltre contenere i seguenti allegati:
    1. la prova del controllo d’identità dell’equide, per il quale è stato rilasciato il passaporto;
    2. 9 la prova della vaccinazione contro l’influenza equina, comprese le vaccinazioni combinate;
    3. 10 la prova della vaccinazione contro malattie diverse dall’influenza equina;
    4. la prova di controlli sanitari dell’equide mediante esami di laboratorio.

Footnotes

  1. Direttive dell’Universal Equine Life Number:www.ueln.net

  2. Abrogata dalla cifra I dell’O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2243).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2243).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

  6. RS 812.212.27

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

  8. RS 817.190

  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

  10. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

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