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Art. 16

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. I Cantoni registrano i detentori di cani e le persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi. A tale scopo ciascun Cantone designa un’autorità competente.
  2. Possono essere registrate solo persone di età superiore ai 16 anni. Nel caso di persone più giovani, si registra il rappresentante legale.
  3. Devono precedentemente registrarsi presso l’autorità competente del Cantone di domicilio le persone che intendono:
    1. detenere per la prima volta un cane;
    2. importare un cane;
    3. prendere in custodia un cane per oltre tre mesi.
  4. L’autorità competente rileva i seguenti dati:
    1. cognome e nome;
    2. data di nascita;
    3. sesso;
    4. indirizzo.
  5. Essa registra inoltre il numero di telefono e l’indirizzo e-mail, previa autorizzazione della persona in questione.
  6. Essa registra i dati nella banca dati secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE (banca dati sui cani).

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