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Art. 15f

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Se un’organizzazione di allevamento con sede nell’Unione europea tiene un libro genealogico per equidi di una determinata razza e la sua area geografica è stata estesa alla Svizzera (art. 17 dell’ordinanza del 29 ottobre 20251sull’allevamento di animali,) con questa organizzazione di allevamento l’UFAG può stipulare, per gli animali della razza interessata, una convenzione per il rilascio del codice UELN, il rilascio del passaporto oppure per entrambi.2
  2. Nelle convenzioni gli obblighi di notifica sono disciplinati conformemente all’articolo 15e capoverso 6.3

Footnotes

  1. RS 916.310

  2. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 1 dell’O del 29 ott. 2025 sull’allevamento di animali, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 723).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

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