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Art. 161

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il veterinario cantonale notifica immediatamente al medico e al chimico cantonali ogni caso di tubercolosi accertato in un effettivo di bestiame da latte.
  2. Se è diagnosticata la tubercolosi in altre specie animali, occorre informarne immediatamente il veterinario cantonale.

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