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Art. 162

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di sospetto di infezione o di sospetto di contaminazione da tubercolosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo interessato fino all’invalidazione del sospetto.
  2. Il sospetto risulta invalidato quando:
    1. l’animale sospetto è macellato e non è accertato nessun agente infettivo e quando la prova della tubercolina di tutti gli animali di età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi; oppure
    2. la duplice prova della tubercolina di tutti gli animali di età superiore alle sei settimane dà risultati negativi; la seconda analisi dev’essere effettuata al più presto 42 giorni dopo la prima.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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