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Art. 164

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. L’eliminazione degli animali infetti o sospetti deve essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.1
  2. Il veterinario ufficiale stila un rapporto di autopsia per il veterinario cantonale competente.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

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