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Art. 163

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di tubercolosi il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo interessato. Ordina inoltre che:
    1. 1 gli animali infetti o sospetti siano isolati immediatamente;
    2. 2 entro dieci giorni siano macellati gli animali sospetti e uccisi gli animali infetti;
    3. il latte degli animali infetti o sospetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OSOAn3oppure bollito ed impiegato come alimento per animali nell’effettivo interessato;
    4. le stalle siano pulite e disinfettate.
  2. Il sequestro è revocato quando la duplice analisi di tutti i bovini di età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi. La prima analisi può essere effettuata al più presto 180 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale sospetto o infetto e la seconda analisi al più presto 180 giorni dopo la prima.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

  3. RS 916.441.22

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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