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Art. 168

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Se un veterinario o un veterinario ufficiale nutre il sospetto, in occasione di un’analisi clinica, di un’autopsia o di un controllo delle carni, che un animale della specie bovina, un bufalo o un bisonte è affetto da LEB, ordina un’analisi sierologica o, qualora ciò non sia possibile, un’analisi istologica.1
  2. Il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto, fino all’invalidazione del sospetto.
  3. Il sospetto è invalidato quando:
    1. l’analisi istologica non dà risultati sospetti;
    2. l’analisi sierologica dell’animale sospetto risulta negativa, oppure
    3. 2 malgrado un risultato istologico sospetto, l’analisi sierologica di tutti gli animali dell’effettivo di provenienza di età superiore ai 24 mesi risulta negativa.
  4. In caso di sospetto di contaminazione il veterinario cantonale ordina per l’effettivo interessato:
    1. l’isolamento dell’animale sospetto di contaminazione;
    2. l’analisi sierologica di tutti gli animali.
  5. L’isolamento dell’animale sospetto di contaminazione è revocato, dopo che due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 120 giorni, risultano negative.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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