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Art. 169

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di LEB, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre che:
    1. gli animali sospetti o infetti siano macellati;
    2. 1 i residui provenienti dalla trasformazione del latte di effettivi sotto sequestro vengano pastorizzati prima di essere usati come alimento per i vitelli;
    3. le stalle siano pulite e disinfettate.
  2. Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:
    1. gli animali infetti e, qualora si tratti di vacche, anche i loro vitelli neonati sono stati allontanati; e
    2. 2 due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 120 giorni su tutti gli altri animali, risultano negative.3
  3. Il primo prelievo per l’analisi sierologica può essere effettuato al più presto 120 giorni dopo l’allontanamento dell’ultimo animale infetto dall’effettivo.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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