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Art. 171

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da IBR/IPV. In caso di sospetto o di epizoozia, all’effettivo interessato è sospeso o revocato il riconoscimento ufficiale fino alla cessazione del sequestro.1
  2. I tori da allevamento d’età superiore ai 24 mesi sono controllati mediante un’analisi sierologica annuale del sangue.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

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