Torna alla legge

Art. 172

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di sospetto di infezione o di contaminazione da IBR/IPV, il veterinario cantonale ordina per l’effettivo interessato:
    1. il sequestro semplice di 1° grado fino all’invalidazione del sospetto, e
    2. l’analisi sierologica di tutti gli animali.
  2. Il sospetto di epizoozia è invalidato quando:
    1. una nuova analisi sierologica di tutti gli animali, effettuata dopo 30 giorni, risulta negativa; oppure
    2. un’infezione da herpesvirus bovino di tipo 1 è stata esclusa mediante diagnosi di laboratorio.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.