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Art. 173

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di IBR/IPV il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre che:
    1. gli animali sospetti o infetti siano macellati;
    2. 1 i residui provenienti dalla trasformazione del latte di effettivi sotto sequestro vengano pastorizzati prima di essere usati come alimento per i vitelli;
    3. le stalle siano pulite e disinfettate.
  2. Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che l’analisi emosierologica di tutti gli animali è risultata negativa. I prelievi possono essere effettuati al più presto 30 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale infetto.
  3. Se è diagnosticata l’epizoozia nei camelidi o nei cervidi, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti necessari per evitare la propagazione dell’epizoozia.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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