Torna alla legge

Art. 174a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Le disposizioni della presente sezione si applicano nella lotta contro la diarrea virale bovina (BVD) negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti.1
  2. È diagnosticata la BVD se l’esito di un’analisi virologica secondo un metodo autorizzato dall’USAV è positivo.
  3. L’USAV emana prescrizioni tecniche2riguardo ai requisiti dei laboratori, al prelievo di campioni e ai metodi di analisi.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  2. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.