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Art. 174b

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da BVD. In caso di sospetto di contagio, di sospetto di epizoozia o di epizoozia, all’effettivo interessato è sospeso o revocato il riconoscimento ufficiale fino alla cessazione di tutti i sequestri.1
  2. L’USAV emana prescrizioni tecniche riguardo allo svolgimento della sorveglianza degli effettivi di animali. Esso può inoltre prescrivere l’esame virologico riguardo alla BVD nei vitelli neonati e in quelli nati morti entro cinque giorni dal parto, e imporre un divieto di trasferimento per i vitelli neonati fino all’esito negativo delle analisi.2

Footnotes

  1. Correzione del 22 set. 2023 (RU 2023 537).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

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