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Art. 176

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. La TSE è diagnosticata quando la proteina-prione modificata in maniera classica o atipica è stata messa in evidenza e il risultato è stato confermato dal laboratorio di riferimento.1
  2. I prelievi di campioni su animali macellati sono effettuati e registrati sotto la diretta sorveglianza del veterinario ufficiale.
  3. I campioni possono essere analizzati unicamente nei laboratori riconosciuti dall’USAV. I processi d’analisi devono essere approvati dall’USAV.2
  4. L’USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni, sul trattamento delle carcasse degli animali e su ulteriori analisi.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

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