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Art. 177

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Dopo aver sentito i Cantoni, l’USAV stabilisce un programma per la sorveglianza degli effettivi di bovini, ovini e caprini.
  2. Dopo aver consultato i veterinari cantonali, stabilisce un piano d’emergenza per il caso in cui si manifesti una TSE non disciplinata dalla presente ordinanza.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

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