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Art. 179c

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di BSE il veterinario cantonale ordina che:
    1. sia immediatamente incenerita la carcassa dell’animale infetto;
    2. siano esaminati clinicamente tutti gli animali della specie bovina di un effettivo in cui:
    1. si trovava l’animale infetto immediatamente prima dell’uccisione, 2. l’animale infetto è nato ed è stato allevato; c.1 siano registrati e, al più tardi al termine della fase produttiva, uccisi tutti gli animali della specie bovina nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell’animale infetto e che durante questo periodo di tempo si sono trovati in un effettivo di cui alla lettera b numero 2; d. siano uccisi tutti i discendenti diretti delle vacche infette nati durante i due anni che hanno preceduto la diagnosi; e.2 siano prelevati ed esaminati campioni per accertare la presenza della proteina-prione modificata in tutti gli animali uccisi della specie bovina dall’età di 24 mesi; f. siano puliti i luoghi e gli utensili contaminati.
  2. Il veterinario cantonale attesta al detentore degli animali che le misure previste al capoverso 1 sono state eseguite e gli comunica il risultato degli esami.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

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