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Art. 179d

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Nei bovini di età superiore ai 12 mesi, sono considerati materiale a rischio specificato il cranio esclusa la mandibola inferiore, il cervello, gli occhi e il midollo spinale.1 1bis. Per i bovini provenienti da Stati con un rischio di BSE controllato o indeterminato secondo la decisione 2007/453/CE2sono inoltre considerati materiale a rischio specificato: a. nei bovini di tutte le fasce d’età: le tonsille, gli ultimi quattro metri dell’intestino tenue, il cieco e il mesentere; b. nei bovini di età superiore ai 30 mesi: la colonna vertebrale inclusi i gangli spinali, ad eccezione delle vertebre caudali, dell’apofisi spinale e delle apofisi traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, dellaCrista sacralis mediana e delle ali del sacro.3
  2. Il materiale a rischio specificato deve essere eliminato subito dopo la macellazione come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 secondo l’articolo 22 OSOAn4.5
  3. Dopo lo stordimento la base del cervello non può essere distrutta.
  4. L’USAV può consentire eccezioni ai capoversi 1–3 nella misura in cui le carcasse degli animali o parti di esse provengano da Paesi in cui è provato che la BSE è assente.
  5. Il disossamento meccanico dei bovini per produrre carne separata meccanicamente è vietato.
  6. Il controllo delle carni e gli organi del controllo delle derrate alimentari sorvegliano l’attuazione delle misure nei loro rispettivi settori di competenza.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

  2. Decisione della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1396, del 26 luglio 2017, GU L 197 del 28.7.2017, pag. 9.

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

  4. RS 916.441.22

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

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