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Art. 17a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:20101e 11785:1996/Cor 1:20082e contenere il codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Sono fatti salvi gli articoli 6–20 dell’OIT3.4
  2. I microchip con la Svizzera come Paese di provenienza possono essere forniti o ceduti solo a veterinari in possesso dell’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. Solo tali veterinari possono utilizzare i microchip per l’identificazione. Essi devono disporre di un dispositivo di lettura.
  3. Al momento della fornitura, il distributore dei microchip deve notificare al gestore della banca dati il nome del veterinario rifornito e i numeri dei microchip.
  4. Al momento della cessione dei microchip, il veterinario deve notificare al gestore della banca dati il nome del destinatario e i numeri dei microchip.

Footnotes

  1. I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch

  2. I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch

  3. RS 784.101.2

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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