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Art. 17f

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il gestore della banca dati sui cani registra i dati notificati secondo l’articolo 17a capoversi 3 e 4.
  2. Esso può registrare nella banca dati sui cani i pertinenti dati per le persone, le istituzioni e le autorità tenute alla registrazione di dati.

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