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Art. 17e

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. L’autorità competente del Cantone di domicilio registra nella banca dati sui cani i cambiamenti di nome e di indirizzo del detentore di cani e delle persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi.
  2. Essa può registrare nella banca dati sui cani la vendita e l’acquisto di un cane, la sua cessione e presa in custodia per oltre tre mesi nonché il suo decesso per le persone tenute alla registrazione dei dati.

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