916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Per l’adempimento dei propri compiti legali, le seguenti persone e autorità possono trattare online i dati della banca dati sui cani di tutta la Svizzera:
l’USAV;
l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM);
i veterinari cantonali;
le autorità competenti designate dai Cantoni;
il gestore della banca dati sui cani.
I veterinari possono trattare dati online nella banca dati sui cani per la registrazione dei cani e del loro decesso.
I detentori di cani e le persone che importano un cane o ne prendono in custodia uno per oltre tre mesi possono trattare i dati online nella banca dati sui cani per:
la registrazione della vendita e dell’acquisto di cani nonché la cessione e la presa in custodia di cani per oltre tre mesi;
la registrazione del decesso di un cane.
I rifugi per animali possono trattare dati online per adempiere i propri compiti, sempreché il diritto cantonale lo preveda.
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