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Art. 17h

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Per l’adempimento dei propri compiti legali, le seguenti persone e autorità possono trattare online i dati della banca dati sui cani di tutta la Svizzera:
    1. l’USAV;
    2. l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM);
    3. i veterinari cantonali;
    4. le autorità competenti designate dai Cantoni;
    5. il gestore della banca dati sui cani.
  2. I veterinari possono trattare dati online nella banca dati sui cani per la registrazione dei cani e del loro decesso.
  3. I detentori di cani e le persone che importano un cane o ne prendono in custodia uno per oltre tre mesi possono trattare i dati online nella banca dati sui cani per:
    1. la registrazione della vendita e dell’acquisto di cani nonché la cessione e la presa in custodia di cani per oltre tre mesi;
    2. la registrazione del decesso di un cane.
  4. I rifugi per animali possono trattare dati online per adempiere i propri compiti, sempreché il diritto cantonale lo preveda.

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