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Art. 17i

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Per l’adempimento dei propri compiti legali, le seguenti autorità possono consultare online i dati di tutta la Svizzera contenuti nella banca dati sui cani:
    1. l’Amministrazione federale delle dogane;
    2. le autorità di polizia.
  2. Per identificare i cani, i veterinari possono consultare online i dati di tutta la Svizzera relativi ai detentori di cani e alle persone che importano un cane o ne prendono in custodia uno per oltre tre mesi.
  3. Per l’adempimento dei propri compiti legali, le autorità designate dal diritto cantonale possono consultare online i dati della banca dati sui cani, sempreché il diritto cantonale lo preveda.

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