Torna alla legge

Art. 17j

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. L’USAV definisce per le autorità federali l’entità dei diritti di accesso necessari e le cerchie di persone autorizzate.
  2. I Cantoni definiscono, se possibile di comune accordo, l’entità dei diritti di accesso per altre persone, istituzioni e autorità ed eventualmente le cerchie di persone autorizzate.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.