916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
L’USAV definisce per le autorità federali l’entità dei diritti di accesso necessari e le cerchie di persone autorizzate.
I Cantoni definiscono, se possibile di comune accordo, l’entità dei diritti di accesso per altre persone, istituzioni e autorità ed eventualmente le cerchie di persone autorizzate.
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