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Art. 180c

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Negli ovini e nei caprini di età superiore ai dodici mesi o a cui è spuntato un incisivo permanente, sono considerati materiale a rischio specificato:
    1. il cervello nella scatola cranica;
    2. gli occhi;
    3. il midollo spinale con la dura madre (dura mater ).1
  2. Il materiale a rischio specificato deve essere eliminato subito dopo la macellazione come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 (art. 22 OSOAn2).3Il midollo spinale può essere eliminato anche solo dopo il taglio, se proviene da carcasse indivise la cui colonna vertebrale non aperta, comprendente il midollo spinale, viene eliminata come materiale a rischio specificato.
  3. Dopo lo stordimento la base del cervello non può essere distrutta.
  4. L’USAV può consentire eccezioni ai capoversi 1–3 nella misura in cui le carcasse degli animali o parti di esse provengano da Paesi in cui è provato che la BSE è assente.
  5. Il disossamento meccanico di ovini e caprini per produrre carne separata meccanicamente è vietato.
  6. Il controllo delle carni e gli organi del controllo delle derrate alimentari sorvegliano l’attuazione delle misure nei loro rispettivi settori di competenza.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

  2. RS 916.441.22

  3. Nuovo testo giusta l’all. 8 cifra II n. 4 dell’O del 25 mag. 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2699).

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