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Art. 181

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Se sono constatate encefalopatie spongiformi in altre specie animali, occorre informarne immediatamente il veterinario cantonale.
  2. Il veterinario cantonale ordina l’incenerimento di eventuali parti della carcassa dell’animale ancora disponibili.
  3. Egli notifica immediatamente all’USAV ogni caso di encefalopatia spongiforme in altri animali.

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