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Art. 185

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da PRRS, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo.
  2. Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:
    1. 1 l’analisi sierologica e virologica delle scrofe madri interessate se sono emersi disturbi al sistema riproduttivo;
    2. 2 l’analisi sierologica di un campione rappresentativo di animali della categoria di età interessata quando nell’effettivo si sono manifestati altri problemi;
    3. 3 l’analisi sierologica di un campione rappresentativo di animali dell’unità produttiva interessata quando l’analisi sierologica su un singolo animale è risultata positiva;
    4. la messa in evidenza del virus quando il campione rappresentativo (lett. b e c) si compone di animali morti;
    5. l’eliminazione del seme dei verri risultati positivi all’analisi sierologica;
    6. 4 lʼanalisi sierologica e la messa in evidenza del virus in un campione rappresentativo di scrofe madri sottoposte a inseminazione artificiale o a trasferimento embrionale per i quali sono stati utilizzati seme, ovuli o embrioni importati.
  3. La definizione del campione rappresentativo (cpv. 2 lett. b, c e f) avviene in base ai dati dell’effettivo e dopo aver consultato l’USAV.5 3bis. Le analisi di cui al capoverso 2 lettera f possono essere effettuate al più presto 21 giorni dopo lʼinseminazione artificiale o il trasferimento embrionale.6
  4. Il veterinario cantonale revoca il sequestro se l’analisi degli animali secondo il capoverso 2 è risultata negativa.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

  4. Introdotta dalla cifra I dell’O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). ). Correzione del 3 ago. 2023 (RU 2023 442).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

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