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Art. 185a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di PRRS il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto.
  2. Ordina inoltre che:
    1. gli animali risultati positivi allʼanalisi sierologica o per i quali è stato messo in evidenza il virus PRRS siano eliminati;
    2. tutti gli animali rimanenti siano sottoposti ad analisi e in caso di risultato positivo eliminati.
  3. Il veterinario cantonale può ordinare che siano eliminati tutti gli animali dellʼeffettivo infetto.
  4. Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:
    1. sono stati eliminati tutti gli animali e sono state pulite e disinfettate tutte le stalle; oppure
    2. un’ulteriore analisi sierologica in un campione rappresentativo degli animali rimanenti ha dato esito negativo.
  5. L’analisi di cui al capoverso 4 lettera b può essere effettuata al più presto 21 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale infetto.
  6. La definizione del campione rappresentativo per l’analisi di verifica avviene in base ai dati dell’effettivo e dopo aver consultato l’USAV*.* 1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

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