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Art. 189c

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di sospetto di besnoitiosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo interessato fino all’invalidazione del sospetto.
  2. Il sospetto è considerato invalidato se lʼanalisi sierologica di tutti i bovini dellʼeffettivo interessato ha dato esito negativo.

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