Torna alla legge

Art. 189d

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di besnoitiosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo infetto.
  2. Ordina inoltre che:
    1. tutti i bovini dellʼeffettivo siano sottoposti ad analisi sierologica per la ricerca della besnoitiosi;
    2. gli animali infetti o sospetti siano eliminati.
  3. Revoca il sequestro dopo che:
    1. tutti gli animali dellʼeffettivo sono stati eliminati; oppure
    2. gli animali infetti o sospetti sono stati eliminati e lʼanalisi sierologica di tutti gli animali rimanenti dellʼeffettivo ha dato esito negativo.
  4. Lʼanalisi di cui al capoverso 3 lettera b può essere effettuata al più presto 21 giorni dopo lʼeliminazione dellʼultimo animale infetto o sospetto.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.