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Art. 193

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da brucellosi, il veterinario cantonale ordina per l’effettivo in questione:
    1. il sequestro semplice di 1° grado fino all’invalidazione del sospetto;
    2. l’analisi di tutti gli animali.
  2. Il sospetto risulta invalidato quando l’analisi sierologica o allergologica di tutti gli animali di età superiore ai sei mesi ha dato un risultato negativo.

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