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Art. 192

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. I laboratori di analisi notificano immediatamente al veterinario cantonale i risultati positivi riguardanti ogni specie animale.
  2. Il veterinario cantonale notifica ogni caso di brucellosi ovicaprina al medico cantonale e, qualora si tratti di effettivi produttrici di latte, al chimico cantonale.

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