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Art. 19a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. L’apicoltore contrassegna gli apiari con il numero d’identificazione secondo le indicazioni del servizio cantonale competente. Il numero d’identificazione deve essere ben visibile esternamente.
  2. Prima di trasferire le api in un altro circondario d’ispezione, l’apicoltore è tenuto a notificarlo all’ispettore degli apiari della vecchia rispettivamente della nuova ubicazione. Se necessario l’ispettore degli apiari della vecchia ubicazione effettua un controllo sanitario.1
  3. Il trasferimento di nuclei di fecondazione in stazioni di fecondazione non deve essere notificato. Per nucleo di fecondazione si intende uno sciame artificiale e una regina vergine su telaini senza covata, solo con fogli cerei o porzioni di essi.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

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