916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Deve tenere un controllo degli effettivi:
chi commercia pollame e pappagalli*(Psittaciformes)* ;
chi detiene, vende, compera o trasferisce colonie di api.
Gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi devono essere iscritti nel controllo degli effettivi. Nel caso delle api occorre iscrivere inoltre le sedi delle colonie e le date dei trasferimenti.1
Gli organi incaricati dell’esecuzione delle normative sulle epizoozie, sull’agricoltura, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari devono poter consultare il controllo degli effettivi in ogni momento previa richiesta.2
I controlli degli effettivi devono essere conservati per tre anni.3
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581). ↩
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