Torna alla legge

Art. 20

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Deve tenere un controllo degli effettivi:
    1. chi commercia pollame e pappagalli*(Psittaciformes)* ;
    2. chi detiene, vende, compera o trasferisce colonie di api.
  2. Gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi devono essere iscritti nel controllo degli effettivi. Nel caso delle api occorre iscrivere inoltre le sedi delle colonie e le date dei trasferimenti.1
  3. Gli organi incaricati dell’esecuzione delle normative sulle epizoozie, sull’agricoltura, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari devono poter consultare il controllo degli effettivi in ogni momento previa richiesta.2
  4. I controlli degli effettivi devono essere conservati per tre anni.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.