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Art. 214

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Ogni veterinario è obbligato ad accertare i sospetti di leptospirosi.
  2. Il laboratorio notifica al veterinario cantonale i risultati positivi delle analisi sierologiche o batteriologiche (eccezione:Serovar hardjö).
  3. Le altre disposizioni degli articoli 61–64 non sono applicabili.
  4. Il veterinario cantonale notifica la comparsa di leptospirosi al medico cantonale.

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