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Art. 215

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di leptospirosi, il veterinario cantonale ordina nell’effettivo infetto:
    1. l’isolamento degli animali infetti;
    2. la macellazione degli animali infetti se ciò permette di evitare la diffusione dell’epizoozia;
    3. a dipendenza dei casi, vaccinazioni o cure.
  2. Egli provvede affinché il personale incaricato di macellare gli animali infetti sia informato in merito al pericolo di contagio per l’uomo.

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